Circolare n. 55 - Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Circolare n. 55

Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Il Decreto in oggetto introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

E’ prevista anche l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente, accertata l’inosservanza dell’obbligo, ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro

  • dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
  • o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

 

Cologno Monzese, 2 dicembre 202

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Eleonora Galli

                                                                     

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate)

 

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